STATUTO SOCIALE
dell’Associazione Culturale “CUSTODIA"
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

Art. 1 - Costituzione e Sede
È costituita l’Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "CUSTODIA" con sede in Longare (VI) presso la Casa Comunale; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti ed istituzioni con analoghi scopi sociali e finalità.

Art. 3 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è fissata in anni 30 (trenta).
Con delibera dell’assemblea dei soci potrà essere sciolta anticipatamente a norma dell’art. 24 del presente statuto o prorogata.

Art. 4 - Finalità dell’Associazione
L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività con finalità culturali al fine di sollecitare la partecipazione popolare e turistica di Costozza e del territorio comunale. Al centro dell’attività dell’Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, la promozione e la formazione culturale.
L’Associazione si propone, inoltre, come struttura di servizi per altre associazioni, categorie e centri culturali che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi dell’Associazione stessa.
Nel perseguimento delle proprie finalità l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione con l’associazionismo locale.
A titolo esemplificativo l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
- Tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale sia mobile che immobile del centro storico di Costozza e dei territori limitrofi, quale attività primaria dell’Associazione.
- Attività Culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di un museo dedicato.
- Iniziative ricreative: teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci sia di compagnie teatrali e di spettacolo; proiezione di films e documentari.
- Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro.
- Attività di formazione: costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.
- Attività editoriale: divulgazione ed informazione.
- Premi e borse di studio: riconoscimento di premi e borse di studio a studenti meritevoli che abbiano compiuto studi e ricerche di carattere storico culturale e scientifico riconducibile al centro storico di Costozza e al suo territorio.

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani e stranieri, Enti pubblici e privati, associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione.
I soci possono essere: fondatori, ordinari, onorari e benemeriti.
Sono:
- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione.
- Soci Ordinari: tutti coloro che aderiscono in seguito all’Associazione, corrispondendo la quota associativa annua.
- Soci Onorari: coloro che si sono distinti per specifici caratteri culturali, per aver svolto attività a favore dell‘Associazione o per averne sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
- Soci Benemeriti: coloro che hanno contribuito finanziariamente a sostenere l’Associazione.
Tutti gli associati hanno diritto di voto nelle Assemblee.

Art. 6 -Ammissione dei soci ordinari
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e su presentazione di almeno due soci.
L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal trentesimo giorno successivo all’accoglimento della domanda.
Il socio e tenuto al pagamento di una quota annuale di iscrizione all’Associazione, nell’importo stabilito anno per anno dall’Assemblea.

Art. 7 - Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima;
b) per mancato pagamento delle quote associative;
e) per decisione del Consiglio Direttivo a causa di accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Art. 9 - Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono i seguenti:
- l’Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Scientifico
- il Revisore dei Conti
- il Segretario Generale

ASSEMBLEA

Art. 10 - Convocazione
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Entrambe sono convocate con raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, compresa la posta elettro-nica, inviata ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l’adunanza o, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) giorni prima.
Nell’avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
Con lo stesso avviso può essere indetta la seconda convocazione, per il caso in cui la prima andasse deserta.

Art. 11 - Quorum costitutivo e deliberativo
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni delle Assemblee sono prese a maggioranza semplice dei presenti e ne viene redatto verbale. Se l’ordine del giorno prevede modificazioni da apportare al presente Statuto - ivi compreso il trasferimento della sede - occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di due terzi degli associati.
La Presidenza dell’Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza al Vice Presidente, ai quali spetta anche decidere sulle modalità di votazione.
All’inizio di ogni Assemblea, viene nominato un segretario incaricato della verbalizzazione.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta solo da un altro socio. Ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.

Art. 12 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria viene convocata entro i primi quattro mesi di ciascun anno per:
- l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e del conto consuntivo dell’anno precedente;
- le eventuali elezioni delle cariche sociali, ivi compresa la nomina diretta del Presidente, del Vice Presidente e del Revisore dei Conti;
- deliberare il bilancio di previsione del nuovo esercizio sociale;
- fissare le quote associative annuali, su proposta del Consiglio Direttivo;
- procedere alla nomina dei soci benemeriti e dei soci onorari.
L’Assemblea Straordinaria è convocata, per deliberazione del Consiglio Direttivo o per iniziativa del solo Presidente del Consiglio stesso, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta scritta o motivata, da almeno un quarto dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Composizione e compiti del Consiglio Direttivo
L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo nominato la prima volta con l’atto costitutivo dell’Associazione, indi dall’Assemblea ordinaria.
Il Consiglio è composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 15 (quindici) membri.
La nomina dei componenti il Consiglio Direttivo avviene con le seguenti modalità:

  • faranno parte del Consiglio, quali membri di diritto, coloro che saranno nominati, in ragione di 1 (un) membro per ciascun Ente, dal Comune di Longare e dalla Pro Loco Longare;
  • i rimanenti membri saranno, invece, scelti fra i soci e verranno nominati dall’assemblea.

Essi restano in carica per un triennio e potranno essere rieletti. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Segretario e il Tesoriere.
Spetta al Consiglio di curare l’attuazione degli scopi dell’Associazione. Esso potrà delegare parte delle sue facoltà per determinati oggetti al Presidente o ad altre persone o commissioni speciali.
È compito del Consiglio Direttivo:

  1. deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione;
  2. predisporre il programma di attività per l‘esercizio futuro e redigere il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, nonché la situazione patrimoniale al 31 (trentuno) dicembre con relativo inventario; entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio, il bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione;
  3. procedere alla revisione degli elenchi soci ad inizio anno;
  4. procedere alla nomina del Comitato Scientifico;
  5. procedere alla nomina del Segretario dell‘Associazione.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Le adunanze del Consiglio sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di temporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente i consigli sono presieduti dal componente più anziano per età.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. Delle adunanze viene redatto verbale.

Art. 15 - Compiti del Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione in ogni atto, anche giudiziale, nonché nei rapporti con gli associati e con i terzi; convoca in adunanza il Consiglio e in Assemblea gli associati; presiede le adunanze e le Assemblee; cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.
In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
In caso di dimissioni o di grave impedimento del Presidente subentrerà provvisoriamente il Vice Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 16 - Compiti del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico svolge funzioni consultive e propositive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’Associazione.

Art. 17 - Elezione del Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico e composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri, che possono essere eletti anche fra persone non appartenenti all’Associazione.
La nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

REVISORE DEI CONTI

Art, 18 - Compiti del Revisore dei Conti
La gestione amministrativa dell’Associazione è controllata da un Revisore dei Conti.
Il Revisore dei Conti presenta annualmente all’assemblea una relazione sui bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Elezione del Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti e nominato dall’Assemblea e dura in carica per un triennio.
È rieleggibile e potrà essere scelto anche fra persone estranee all‘Associazione, avuto riguardo alla sua competenza.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 20 - Segretario Generale dell’Associazione
Il Segretario dell’Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica per un triennio.
Esso è scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo o anche fra persone non componenti il consiglio, purché socie dell’Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 21 - Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalla quota annuale versata dai soci, esclusi i soci onorari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
  2. da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
  3. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, società, privati cittadini ed enti in genere;
  4. da sovvenzioni, donazioni, erogazioni liberali o lasciti di terzi o di associati.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione.

Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto. di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 23 - Esercizi Sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al Segretario Generale secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultate dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dall’assemblea o dai liquidatori ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25 - Regolamento
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto dovranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, approvato dall’Assemblea.

Art. 26 - Rinvio
Per tutto quanto non disposto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.